Verifiche Periodiche e straordinarie ascensori

Verifiche Periodiche e straordinarie ascensori

Verifiche Periodiche e straordinarie ascensori

ART 13 DPR 162/99 E ART 14 DPR 162/99

L’ Organismo OECIS srl è autorizzato dal 01/01/2000 con G.U. n dal Ministero dello Sviluppo Economico alla esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ascensori.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 “Regolamento di attuazione” della Direttiva Comunitaria sugli ascensori 95/16/CE (ora 2014/33/EU), stabilisce all’art. 13 che ogni impianto ascensore deve essere oggetto di una verifica periodica a cadenza biennale.
Tale attività deve essere svolta da ente terzo ed imparziale rispetto al manutentore: l’Organismo Notificato.

Il D.P.R. 162/99 stabilisce all’art. 14 che l’impianto di elevazione deve essere oggetto di verifica straordinaria nei seguenti casi:
esito negativo della verifica periodica biennale, dopo aver svolto le attività di rettifica segnalate dalla stessa
a seguito di un incidente, anche se non si è verificato un infortunio
a seguito di una modifica costruttiva o sostituzione di un componente principale dell’impianto